Onorevoli Colleghi! - L'agricoltura, settore fondamentale dell'economia italiana, risente purtroppo di una normativa in materia di rapporti di lavoro che non tiene in considerazione alcune peculiarità di questo comparto. Primo fra tutti, il problema della necessità di personale non omogenea nell'arco dei dodici mesi, ma concentrata solo in alcuni periodi dell'anno come quelli della vendemmia, della raccolta delle olive e della frutta, della fienagione, di alcune operazioni colturali e della gestione degli alpeggi, nel periodo estivo; quindi, una realtà con un forte carattere di stagionalità che richiede un'elevata percentuale di manodopera concentrata in brevi intervalli di tempo.
      Un settore di questo genere necessita di una normativa adeguata che si faccia carico di queste esigenze garantendo una flessibilità occupazionale, nonché un alleggerimento degli oneri contributivi e burocratici attualmente troppo gravosi specialmente per le piccole aziende agricole a gestione familiare. Queste ultime hanno sempre supplito a queste «emergenze agricole» chiamando a raccolta amici, parenti e conoscenti che, ben lieti di trascorrere qualche giorno in campagna, magari a vendemmiare, accettavano ottenendo in cambio solo ospitalità, una bella cena tra amici oppure un omaggio di prodotti dell'azienda. Per la normativa in vigore queste prestazioni rappresentano forme di lavoro subordinato che, se non inquadrate nelle complesse procedure previste dal nuovo registro d'impresa, rischiano di essere considerate «lavoro nero».

 

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      La presente proposta di legge mira a introdurre il rapporto di lavoro occasionale nel settore agricolo, semplificando le procedure di reperimento di manodopera.
      Con l'articolo 1 si definisce l'ambito di applicazione della legge, cosa si intende per lavoro occasionale, in quali periodi può svolgersi, che durata può avere e le categorie di personale che possono accedervi.
      L'articolo 2 stabilisce gli adempimenti ai quali si devono attenere i datori di lavoro nei casi di lavoro occasionale: comunicazione in via telematica alle sedi dell'INPS territorialmente competenti (le quali poi provvedono alla trasmissione delle comunicazioni al centro dell'impiego e all'INAIL), stipula di polizza sulla responsabilità civile per infortunio e morte, rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e contributo del 10 per cento a favore dell'INPS.
      Le retribuzioni minime sono definite sulla base di criteri stabiliti a livello provinciale fra le organizzazioni di categoria. Inoltre, in questo articolo, si stabilisce che le retribuzioni per alcuni lavori occasionali non sono soggette a ritenute IRPEF e non costituiscono base di calcolo relativamente all'imposta regionale sulle attività produttive, mentre si stabilisce che la ritenuta IRPEF per i lavori di alpeggio è fissata al 50 per cento dell'aliquota.
      L'articolo 3 precisa che i redditi in oggetto sono cumulabili con i redditi derivanti da trattamenti pensionistici e che i titolari di indennità di disoccupazione o di cassa integrazione dovranno comunicare all'ente erogatore il netto mensile percepito con il lavoro occasionale, affinché dalla indennità sia detratto un terzo della retribuzione percepita ai sensi delle disposizioni della legge.
      Vista l'importanza della proposta di legge se ne auspica una rapida approvazione.
 

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